Nuovi decreti in sostituzione del D.M. 10/03/1998
D.M. 01 Settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Chiarimenti sul D.M. 01/09/2021: circolare 14804 del 06 ottobre 2021
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diffuso la circolare 6 ottobre 2021 n. 14804, attraverso la quale sono forniti i primi chiarimenti utili per l’attuazione del decreto DM 1° settembre 2021 (decreto Controlli) che, ricordiamo, ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio.
La circolare, pubblicata il 13 ottobre 2021, offre chiarimenti in merito a:
· requisiti dei docenti,
· individuazione dei soggetti formatori,
· attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,
· requisiti delle sedi di esame,
· procedure relative all’esame di idoneità.
Allegate alla circolare sono presenti 3 appendici:
· Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione.
· Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio.
· Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.
Decreto 15 settembre 2022 e modifica il Decreto 1 Settembre 2021.
Il decreto dopo la pubblicazione in G.U. oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 Settembre 2021 disporrà che le disposizioni previste dall’art.4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entra in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023.
DM 15 settembre 2022
Il Decreto 1 settembre 2021 (più noto come “Decreto Controlli”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 25 settembre 2021, dove è prevista la sua entrata in vigore un anno dopo la pubblicazione.
Tale Decreto, che definisce “i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”, prevede all’articolo 4 che gli operatori che effettuano le manutenzioni antincendio siano provvisti di opportuna qualificazione, che diventa così requisito obbligatorio su tutto il territorio nazionale.
La recente modifica introdotta con il decreto 15 settembre 2022 prevede (articolo 6) la proroga di un anno delle disposizioni inerenti la qualifica dei tecnici manutentori, già definite dall’articolo 4 del Decreto Controlli.
Pertanto le nuove procedure per la qualifica dei tecnici manutentori entreranno in vigore il 25 settembre 2023, data a partire dalla quale tutti i manutentori che intendono avvalersi dello status di tecnico manutentore qualificato dovranno seguire il percorso indicato dal Decreto 1 settembre 2021.
D.M. 02/09/2021 DECRETO GSA – 02 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Chiarimenti sul D.M. 02/09/2021: circolare del 16 ottobre 2021, DCPREV 15472
La circolare n. 15472 del 16 ottobre 2021 che reca i primi chiarimenti in merito all’applicazione del decreto 2 settembre 2021 inerente i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico esercizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il nuovo provvedimento stabilisce le misure gestionali di un’attività in continuità con il capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
Decreto MINICODICE D.M. 3/09/2021
Criteri Generali di progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81.
Primi chiarimenti per il D.M. 3/09/2021
INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021
MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI CUI ALL’ALLEGATO V DEL D.M. 2/9/2021
Istruzioni per l’utilizzo
RTO e le sue RTV
REGOLA TECNICA ORIZZONTALE – RTO
Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di prevenzione incendi”, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso, infatti, è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, la sua revisione del 2019 e le s.m.i. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.
REGOLE TECNICHE VERTICALI – RTV
La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d’uso le Regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative in materia di prevenzione incendi sono applicabili ad una specifica attività o ambito della stessa
Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di Prevenzione Incendi.
Il Codice di Prevenzione Incendi emanato con il D.M. 3/8/2015 conteneva solo tre RTV, ovvero i capitoli:
V1: Aree a rischio specifico,
V2: Aree a rischio per atmosfere esplosive
V3: Vani degli ascensori, cui sono state aggiunte, successivamente, ulteriori regole tecniche verticali. A questi sono stati aggiunti:
RTV V4 – Uffici D.M. 08 Giugno 2016
RTV V5 – Strutture Ricettive D.M. 09 Agosto 2016
RTV V6 – Autorimesse D.M. 21 febbraio 2017, D.M. 15 maggio 2020
RTV V7 – Attività scolastiche D.M. 07 Agosto 2017
RTV V8 – Attività commerciali D.M. 23 novembre 2018
RTV V9 – Asili Nido D.M. 06 Aprile 2020
RTV V10 – Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi D.M. 10 luglio 2020
RTV V11 – Strutture Sanitarie D.M. 29 Marzo 2021
RTV V12 – Edifici Storici D.M. 14 Ottobre 2021
RTV V13 – Chiusure d’ambito D.M. 30 Marzo 2022
RTV V14 – Edifici Civili D.M. 19 Maggio 2022
RTV V.15 – Pubblico Spettacolo DM 22.11.2022 DM 22.11.2022